Agevolazioni IVA su caminetti e stufe
La legge 23/12/1999 n.488 art. 7 comma 1 lett. B, ha introdotto l’aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni e interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31 1° comma lett. a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11.
Risulta chiaro pertanto che sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica l’aliquota IVA del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi.
ESEMPIO – Costo totale dell’intervento 5.300 euro, di cui:
- 2.300 euro, per prestazione lavorativa
- 3.000 euro, costo dei beni significativi, per esempio camino.
Su questi 3.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 2.300 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (5.300 – 3.000 = 2.300). Sul valore residuo (700 euro) si applica l’iva nella misura ordinaria del 22%.
Aliquote iva applicabili alle cessioni di caminetti e stufe |
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Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. |
Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78 |
Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78 |
Costruzione di una abitazione non di lusso |
Cessioni di beni finiti con posa in opera |
10% (con la limitazione di alcuni beni significativi) |
10% |
4% |
Cessioni di beni finiti senza posa in opera |
22% |
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Indirizzo
Contrada Campo Sportivo - 98059 Rodi Milici, Messina (IT)
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